Art. 10.
(Libretto individuale).

      1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
      3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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